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STATUTO ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO DUE STELLETTE”

Art.1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui artt.2 e 18 Cost.It. nonché delle disposizioni di cui ai Capi II e II del Titolo II del Libro I del c. civ., l’Associazione non riconosciuta denominata “MOVIMENTO DUE STELLETTE” indicata qui di seguito nel presente Statuto con l’acronimo “M2S” specificatamente utilizzabile anche in sostituzione della denominazione integrale “MOVIMENTO DUE STELLETTE”, con sede in via Manlio Torquato, 36 – 00181 Roma.
L’Associazione “M2S” è un’associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, libera, democratica, egualitaria e con cariche sociali elettive.
Il simbolo del M2S è rappresentato da 3 cerchi, partendo dal primo all’esterno è di colore verde chiaro con all’interno la scritta in bianco di “MOVIMENTO DUE STELLETTE”, il secondo cerchio bianco senza alcuna scritta, il terzo cerchio centrale con sfondo blu e 2 stelle diametralmente opposte con 3 colorazioni partendo dall’esterno verso l’interno verde, bianco, rosso; di cui di sotto allegato.

Art.2 – SCOPO
L’Associazione senza fine di lucro “M2S” ha come suo principale scopo quello di propugnare l’integrale applicazione dei diritti costituzionali dei cittadini con particolar modo per quanto attiene il rilancio e la tutela delle condizioni personali, economiche e giuridiche degli operatori del comparto Sicurezza e Difesa nonché l’implementazione della democraticità e la valorizzazione della specificità di tali categorie.
Tali azioni vengono ad essere concretizzate attraverso a) il rappresentare le condizioni e le aspettative degli appartenenti al comparto Sicurezza e Difesa presso le istituzioni e gli organi legislativi di tutti i livelli nazionali e sovranazionali così da poterne positivamente provocare deliberazioni e decisioni ; b) il tutelare, sotto qualsiasi forma anche giudiziale e per mezzo di apposito servizio di consulenza legale presso qualsiasi sede e con l’utilizzo di tutti i mezzi e gli strumenti consentiti e garantiti dall’ordinamento, i diritti, le legittime aspettative morali, sociali ed economiche del personale appartenente al comparto Sicurezza e Difesa; c) il favorire lo sviluppo ed il rafforzamento di conoscenze tecniche specifiche e non, finalizzate agli scopi di cui alle precedenti lettere a) e b) nonché favorire quanto più possibile l’elevazione culturale, morale e sociale dei cittadini in uniforme onde accrescerne la professionalità e, conseguentemente, tutelare ed implementare la buona immagine del professionista del comparto.
Per l’attuazione dei propri scopi, il movimento “M2S” propugna la libertà, il rispetto, la giustizia sociale, il benessere, l’integrazione culturale, la tolleranza, la libertà di opinione, di pensiero, religiosa e sessuale di tutti i cittadini e, in particolare, degli operatori del comparto Sicurezza e Difesa.
Al fine di concretizzare le sopra descritte azioni, l’Associazione potrà utilizzare tutti i mezzi, strumenti e metodologie che verranno ritenuti più idonei ed opportuni e tra essi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, conferenze, pubblicazioni, incontri e dibattiti pubblici, realizzazione di audiovisivi ed utilizzo di strumenti informatici, convenzioni per consulenze e servizi ai soci ed ai propri familiari a condizioni speciali, promozione di azioni di sensibilizzazione e tutela presso organi istituzionali, enti pubblici e privati ed istituzioni varie, realizzazione di periodici di informazione anche telematici etc.
L’Associazione M2S, considera la difesa della libertà quale fine e condizione per lo sviluppo democratico e libero della società secondo il contributo positivo dato da ciascuno con il lavoro, con l’intelligenza e con l’iniziativa. Per la capillare diffusione delle sue finalità e la promozione delle attività istituzionali sul territorio nazionale, l’Associazione potrà, previa delibera del Consiglio Direttivo per il primo triennio di vita dell’Associazione sostituito dal Comitato Direttivo Temporaneo, costituire sedi locali e nominare referenti responsabili di esse

Art.3 – DURATA
L’Associazione M2S ha durata indefinita.

Art.4 – SOCI
I soci si distinguono in:
– Fondatori, coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’Associazione M2S e che si riconoscono nelle finalità della medesima;
– Ordinari, le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione M2S operano nella medesima e partecipano alle attività di essa;
– Onorari, le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione M2S per particolari meriti professionali o scientifici;
– Sostenitori, le persone fisiche, giuridiche, enti, istituti, associazioni, fondazioni che in sintonia con le finalità dell’Associazione M2S abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la quota prevista.

Art.5 – AMMISSIONE, DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
L’ammissione di un nuovo socio è deliberata, a seguito di richiesta dell’interessato medesimo, dal Consiglio Direttivo. Tale funzione verrà esercitata dal Comitato Direttivo Temporaneo in sostituzione del Collegio dei Probiviri fintanto che tale organo non verrà costituito e comunque non oltre il primo triennio di vita dell’Associazione.
La richiesta dovrà essere completa di tutti gli elementi utili per consentire di deliberare all’organo a ciò preposto e così come da format appositamente istituito.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni del presente Statuto, pagare le quote sociali nell’ammontare stabilito nel primo triennio dal Comitato Direttivo Temporaneo e successivamente dall’Assemblea.
La qualità di socio viene meno per i seguenti motivi:
– Rinuncia volontaria (dimissioni) da formularsi per iscritto al Segretario Nazionale;
– Morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per le persone giuridiche e gli enti;
– Per morosità per un anno consecutivo nel pagamento delle quote associative;
– Per indegnità od altro valido e giustificato motivo che porti discredito e disonore nonché danneggi anche materialmente l’Associazione M2S, giusta delibera in tal senso per il primo triennio del Comitato Direttivo Temporaneo (C.D.T.) e successivamente del Consiglio Direttivo con consultazione del Collegio dei Probiviri se costituito.
Tutti i soci hanno diritto :
– A partecipare a tutte le attività sociali;
– All’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
Le attività che i soci di qualunque tipologia essi siano dovessero svolgere quali attività professionali nell’ambito degli scopi e delle finalità tipici dell’Associazione M2S così come descritte e definite nell’Atto Costitutivo e nel presente Statuto, andranno retribuite a seguito di emissione di regolare fattura. In difetto, le attività saranno da considerarsi svolte a titolo gratuito.

Art.6 – FONDO COMUNE
Il fondo comune dell’Associazione “M2S” è formato da:
1) quote sociali;
2) quote corrisposte dai soci per la partecipazione ad attività ed iniziative organizzate dall’Associazione;
3) Contributi pubblici ed elargizioni private;
4) Proventi derivanti da attività marginali svolte in favore di terzi non soci;
5) Sponsorizzazioni;
6) Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.
Il patrimonio è vincolato al perseguimento dello scopo comune dell’Associazione e non potrà, dunque, essere diviso tra i soci. Con esso
l’Associazione finanzia le proprie iniziative e la propria attività.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con medesime caratteristiche.
Il fondo di dotazione iniziale sarà interamente versato dai Soci Fondatori ed ammonta ad euro 25,00 (venticinque/00) per ogni socio fondatore.
I versamenti a qualunque titolo eseguiti dai soci deceduti, receduti od esclusi non saranno rimborsati.

Art.7 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione M2S:
1) Il Presidente Garante ha la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché ha la firma sociale;
2) Il Segretario Nazionale, nominato dall’Assemblea e dotato della rappresentanza dell’Associazione;
3) Il Presidente del Consiglio Nazionale, eletto tra i rappresentanti regionali dell’Associazione;
4) L’Assemblea Nazionale, composta dalla totalità dei soci dell’Associazione;
5) Il Consiglio Direttivo, composto dal Segretario Nazionale, dal Presidente del Consiglio Nazionale e da fino ad altri tre membri nominati dall’Assemblea.
Per il primo triennio, le funzioni del Consiglio Direttivo verranno esercitate congiuntamente dagli Organi provvisori riuniti in Comitato Direttivo Temporaneo
Art.8 – PRESIDENTE GARANTE
Al Presidente Garante competono i seguenti compiti, nonché in generale tutte le funzioni non specificatamente riservate dal presente atto alla competenza esclusiva di altri organi:
– ha rappresentanza politica e giuridica dell’Associazione M2S;
– ha la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché ha la firma sociale;
– promuove iniziative di supporto tecnico alla realizzazione delle finalità dell’Associazione M2S;

Art.9 – SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario Nazionale convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e nonché del Comitato Direttivo Temporaneo per il primo triennio di vita dell’Associazione M2S, vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo, del Comitato Direttivo Temporaneo e dell’Assemblea, intrattiene rapporti con i terzi.
La carica di Segretario Nazionale, fatto salvo per il primo triennio di vita dell’Associazione, ha medesima durata del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea.

Art.10 – PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE
Il Presidente del Consiglio Nazionale, eletto in seno al Consiglio Nazionale stesso, vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo, del Comitato Direttivo Temporaneo e dell’Assemblea, intrattiene rapporti con i terzi.
La carica di Presidente del Consiglio Nazionale, fatto salvo per il primo triennio di vita dell’Associazione, ha medesima durata del Consiglio Nazionale.

Art.11 –ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione, per il primo triennio del Comitato Direttivo temporaneo, successivamente del Consiglio Direttivo sia in via ordinaria che straordinaria.
La convocazione è consentita con ogni mezzo utile ed idoneo a mettere a conoscenza i soci della riunione dell’Assemblea almeno otto giorni prima di essa (raccomandate a.r., telegramma, fax, email, pubblicazione su sito dell’Associazione etc.)
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e sulla destinazione dell’eventuale avanzo o disavanzo di gestione, sull’ammontare delle quote sociali, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Segretario Nazionale, sulla nomina dei Probiviri nonché, ove richiesto, del Collegio dei Revisori dei Conti, sull’approvazione di eventuali regolamenti interni nonché, in adunanza straordinaria, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina dei liquidatori.
L’Assemblea si convoca una volta all’anno entro il mese di Aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, la destinazione degli avanzi di gestione nonché la copertura di eventuali disavanzi nonché ogni volta che il Segretario Nazionale lo ritenga utile ed opportuno ovvero lo richieda in via straordinaria almeno la metà dei soci più 1 oppure i 2/3 del Consiglio Direttivo.

Art.12 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente in proprio ovvero per delega la maggioranza dei soci iscritti nel libro dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci presenti e rappresentati.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti nel libro soci.
Per la validità delle deliberazioni in Assemblea straordinaria è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
E’ ammesso il voto per delega conferita per iscritto ad altro socio il quale non potrà ricevere più di una delega.

Art.13 – SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Segretario Nazionale ovvero, in sua assenza, dal Presidente del Consiglio Nazionale; in entrambi i casi, il Presidente dell’Assemblea nominerà tra i soci un Segretario.
Il Presidente dell’Assemblea accerta la validità della convocazione e la regolarità della costituzione della medesima, il diritto di intervento e la validità delle deleghe conferite.
Il Segretario dell’Assemblea dovrà redigere apposito verbale nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.
Il Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale ed i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe dai soci.

Art.14 – IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è composto da tutti i rappresentanti regionali dell’Associazione “M2S” o loro delegati. E’ presieduto dal Presidente Nazionale ed ha funzioni di coordinare ed indirizzare le attività delle varie sedi regionali dell’Associazione, organizzare eventi, manifestazioni, iniziative e servizi comuni, organizzare le attività professionali a disposizione dei soci e ogni altra attività che sia funzionale e finalizzata alla realizzazione degli scopi dell’Associazione in coerenza e conformità con le deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo Temporaneo, dal Consiglio Direttivo ovvero dall’Assemblea.
L’attività del Consiglio Nazionale avrà inizio sin dalla nomina del primo referente regionale.
Il Consiglio Nazionale non ha poteri deliberativi ma unicamente decisionali relativamente alle metodologie operative riferite alle attività da svolgere, restando ferma a monte di esse la deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato Direttivo Temporaneo ovvero dell’Assemblea. Il Presidente, sentito il Consiglio Nazionale, può emanare direttive ed istruzioni ai singoli referenti regionali i quali sono tenuti all’osservanza di esse.
Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale ogni qualvolta sia necessario ed opportuno. Il Presidente Nazionale è eletto dai membri del Consiglio Nazionale.

Art.15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea tra i soci, rieleggibili per una sola volta consecutiva e dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi eccezion fatta per quei poteri espressamente attribuiti all’Assemblea dei soci.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente rappresentato dal Segretario Nazionale ovvero dal suo sostituto indicato tra i componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo può attribuire compiti e delegare funzioni in via continuativa ovvero saltuariamente a tutti i suoi componenti. Viene convocato dal suo Presidente ovvero dai 2/3 dei suoi componenti La convocazione è consentita con ogni mezzo utile ed idoneo a mettere a conoscenza i componenti della riunione del Consiglio almeno otto giorni prima di essa (raccomandate a.r., telegramma, fax, email, pubblicazione su sito dell’Associazione etc.).
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo per le proprie carica ed attività. Ad essi saranno unicamente rimborsate le spese affrontate per l’esercizio della funzione a fronte di presentazione di richiesta corredata da documenti giustificativi.

Art.16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:
– la gestione dell’Associazione;
– la delibera sull’ammissione dei nuovi soci;
– la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
– la determinazione dell’ammontare della quota associativa da sottoporre a deliberazione dell’Assemblea dei Soci;
– la predisposizione dello schema di conto consuntivo e la relazione di accompagnamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– la nomina di eventuali comitati scientifici ovvero commissioni per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
– la deliberazione su ogni questione attinente alla vita e le attività dell’Associazione e per essa rilevante che non sia attribuita all’Assemblea dei
Soci.

Art.17 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Segretario Nazionale. Questi potrà nominare permanentemente od occasionalmente un proprio sostituto facente le funzioni di Presidente in sua assenza e di Vice Presidente del Consiglio Direttivo in sua presenza.
Compiti e funzioni del Presidente del Consiglio Direttivo sono quelli descritti al precedente Art.9 relativi al Segretario Nazionale.

Art.18 – PROBIVIRI ED ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Il Comitato Direttivo Temporaneo e, successivamente alla scadenza del primo triennio di vita dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci può eleggere tra i propri componenti il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, uno dei quali eletto Presidente del Collegio dagli altri due, con i compiti di:
– decidere sulle eventuali controversie che insorgono tra i soci o fra questi e l’Associazione o i suoi organi;
– vigilare sul rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di attuazione ove presenti, dei quali è il garante;
– decidere sui reclami contro le deliberazioni che rigettano domande di iscrizione;
– decidere sulla espulsione dei soci.
Per l’espletamento dei propri compiti, ha la facoltà di acquisire la documentazione che ritiene necessaria e che, pertanto, dovrà essergli messa a disposizione da chi la detiene in custodia.
Salvi casi di urgenza, la cui valutazione è affidata all’apprezzamento del suo Presidente, il Collegio dei Probiviri, entro novanta giorni, decide, con voto segreto, a maggioranza le questioni sottopostegli, comunicando immediatamente agli interessati la decisione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto anch’esso da tre membri, uno dei quali eletto Presidente dagli altri due, con i compiti di:
– controllare l’amministrazione dell’Associazione;
– vigilanza sul rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti di attuazione ove presenti;
– accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
– certificare la rispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti assistono sempre l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente, il Consiglio Nazionale così come, sempre su richiesta, il Segretario Nazionale.
Il Comitato Direttivo Temporaneo per la funzione di revisione contabile ed assistenza in materia commerciale e fiscale nella fase di costituzione e start up dell’Associazione, delibererà la nomina di una figura professionale idonea ed adeguata alle sopraindicate funzioni ed attività.

Art.19 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento.
E’ vietata la distribuzione di utili fra i soci o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.20 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione M2S sarà dotata dei seguenti libri:
– Libro dei verbali delle adunanze dell’Assemblea dei Soci;
– Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo (Comitato Direttivo Temporaneo per il primo triennio);
– Libro dei Revisori dei Conti;
– Libro dei Soci.

Art.21 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
L’eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere destinato ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 22 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa integrale riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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